Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare e semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti dei lavoratori e degli obblighi previsti per i datori di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esercitano la propria competenza legislativa in materia, in attuazione dei princìpi fondamentali della presente legge.
      2. L'individuazione dei prìncipi fondamentali e il riordino della normativa vigente previsti dal comma 1 hanno come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità e garantendo la semplificazione degli adempimenti e dei controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.